Studio Professionale Quaglia

Commercialsti revisori legali e consulenti del lavoro

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Niente è impossibile

Dal 1973 a fianco dei nostri clienti

Lo Studio

Dal 1973 lo studio QUAGLIA si è dedicato, con i suoi collaboratori, alla consulenza societaria-consulenza tributaria-revisione contabile-elaborazione dati cotabili- consulenza del lavoro, offrendo il massimo della professionalità, avanzata tecnologia ela più alta qualità dei servizi.

Lo studio è conosciuto ed apprezzato perché riesce ad ottenere i risultati che la clientela gli richiede e nel momento in cui gli affidano un incarico diventa una squadra finché non trova e raggiunge l’obiettivo richiesto.

I nostri servizi

Cosa possiamo fare per te

Lo studio presta la consulenza in materia societaria in tutte le fasi della vita della società, dalla costituzione alla liquidazione.

Lo studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone che alle società

Lo studio con la fornitura del servizio di revisione contabile è in grado di certificare l’attendibilità delle risultanze del bilancio, secondo le procedure di revisione conformi ai principi contabili redatti dai rappresentativi ordini professionali nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri esperti contabili.

Lo studio presta assistenza per la consulenza e la contabilità del lavoro ed espleta tutti gli adempimenti per la corretta gestione dei rapporti con il personale dipendente dall’assunzione al licenziamento con la predisposizione dei cedolii paga, modelli DM10 ecc. con rilevazione delle presenze con collegamento telematico.

Il reparto amministrativo dello studio fornisce in materia di tenuta della contabilità aziendale, con supporti informatici anche tramite collegamento internet.

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We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.

Chi siamo

Il nostro Team

QUAGLIA Rag. Dott. Luca
ragioniere dottore commercialista – revisore contabile – consulente societario.

QUAGLIA Rag. Roberta
consulente del lavoro – ausiliare del giudice.

QUAGLIA Rag. Francesca
esperta elaborazione dati contabili.

Soc. S.EL.DA.CO. sas
elaborazione dati contabili.

Novità

Rassegne stampa

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

La Bce taglia, tassi giù al 2,75% Pil fermo nel quarto trimestre

31 Gennaio 2025 | Corriere della Sera - Federico Fubini - Pag. 31

L’Istat ha certificato che in Italia nel 2024 la crescita si è fermata allo 0,5%. A prolungare la stagnazione anche l’incertezza sui possibili dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sull’Europa. Ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde ha annunciato il quinto taglio consecutivo dei tassi, dal 3% al 2,75%, deciso all’unanimità dal Consiglio direttivo. Lagarde ha fatto intendere che altri tagli seguiranno. Sembra possibile che il costo del denaro continui a scendere a tappe regolari fino all’estate a un livello dell’1,5%, inferiore a quanto la Bce stessa immaginasse poco tempo fa. La Federal Reserve, invece, mercoledì ha deciso di non ridurre a propria volta i tassi: negli Stati Uniti l’economia continua a sorprendere per dinamismo e l’occupazione resta alta, mentre l’inflazione ha smesso di scendere. Quello della Bce sembra un tentativo di sostenere l’economia europea bloccata nei motori di Germania, Francia e Italia, ma non ci riuscirà da sola. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Bce taglia ancora i tassi Il futuro? ‘Guardiamo i dati’ – pag. 6 e Italia Oggi: ‘La Bce taglia, mercati positivi’ – pag. 21)

Fine 2024 a crescita zero Il nuovo anno parte senza spinta sul Pil

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 2

Zero. È la misura della crescita dell’Italia nel quarto trimestre 2024, uguale a quella del trimestre precedente. Zero anche il tasso che accompagna la dinamica del Pil di fine 2024 dell’Eurozona. L’Unione europea nel suo complesso ha fatto registrare un +0,1% che conferma una stasi generalizzata. Negli Usa, invece, l’ultimo trimestre del 2024 ha registrato un +2,3%, ovvero una crescita che è il triplo di quella dell’Eurozona e a quella italiana. La stima preliminare diffusa ieri dall’Istat non si allontana dalle attese, nonostante la speranza di un piccolo incremento della crescita. Per avere i numeri definitivi si dovrà attendere poco più di un mese perché l’Istituto diffonderà i risultati dei conti nazionali annuali 2024 il prossimo 3 marzo. Ma il quadro è chiaro. L’Italia è ferma da sei mesi, appiattita anche l’Eurozona. Lo zero congiunturale riflette una flessione sia del comparto primario che dei servizi, mentre il settore industriale ha già registrato una ripresa.

Fisco, pignoramenti sprint per chi non paga Imu o Tari

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 9

In arrivo il decreto di riforma del fisco locale. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo spera di portarlo in consiglio dei ministri entro un mese. Al momento è composto da 33 articoli. Molte le novità. Si incentivano i pagamenti spontanei e si rafforzano le misure contro gli evasori. Per spingere le adesioni viene prevista la possibilità per sindaci e presidenti di introdurre forme di adesione agevolata. All’obiettivo di rinforzare la riscossione coattiva risponde invece la spinta alle procedure esecutive nei confronti di chi non paga. La norma in cantiere taglia da 180 a 60 giorni i termini per le azioni esecutive quando un contribuente non versa l’Imu, la Tari o gli altri tributi degli enti territoriali, naturalmente cumulando un debito tale da far scattare la prospettiva del pignoramento. Con questa mossa si allineerebbero i tempi dell’esecutività dell’accertamento a carico di chi fa ricorso e di chi non lo fa. Definizioni agevolate anche per gli enti locali. Stop a sanzioni per chi paga entro il termine fissato da ciascun ente. No a sanatorie per l’Irap da parte delle Regioni.

Stop alla rottamazione ma avanza la salvaguardia sulle auto aziendali

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 9

Non ha superato il primo step delle ammissibilità la rottamazione quinquies voluta dalla Lega. Analogo destino anche l’altro emendamento di Salvini che puntava ad allargare alle cartelle 2023 la definizione agevolata. Stessa sorte per l’emendamento anti Musk del Pd con cui si voleva estendere la possibilità di esercizio del golden power ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia Low orbite satellite. Il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato ha dichiarato improponibile il tentativo di rinviare di un anno la stretta antievasione sulle spese di trasferta. Sono alcuni dei 222 correttivi al decreto Milleproroghe dichiarati improponibili per estraneità. Altri 300 emendamenti sono sul tavolo della Commissione, da valutare e votare entro l’11 febbraio quando il Milleproroghe è atteso al Senato per essere approvato in prima lettura.

Verifiche rapide su 730 e Redditi Arriva il rating sui controlli

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 33

Lotta all’evasione. Il Fisco intende aumentare i controlli sostanziali per recuperare le quote di gettito dichiarate ma non versate dai contribuenti. L’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, firmato ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede degli indicatori in grado di misurare la positività dei controlli. In altre parole un rating per scovare gli evasori di professione. Il tentativo di mettere pressione a chi evade passerà, da una velocizzazione delle procedure di controllo. Previsto anche il potenziamento dei controlli catastali e il rafforzamento di tutte le azioni per accertare la sussistenza dei crediti dichiarati dai contribuenti in modo da poter respingere le richieste di rimborso o recuperare quelle indebitamente erogate. Fari puntati, dunque, su crediti d’imposta e bonus. Con l’utilizzo incrociato delle informazioni e il tempestivo tentativo di notifica delle cartelle l’Ader dovrà migliorare le performance dei recuperi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Fisco, controlli stretti sul catasto’ – pag. 29)

Sui bilanci delle Pmi l’Oic gioca la carta delle semplificazioni in linea con la riforma

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani, Franco Roscini Vitali - Pag. 35

Il progetto di semplificazione dei principi contabili dell’OIC, intende facilitare la vita alle PMI, in linea con quanto previsto dalla riforma fiscale che tra i propri capisaldi lega l’imponibile all’utile di bilancio. Ciò riduce il doppio binario fiscale e semplifica la disciplina del bilancio nel Codice civile. Per raccogliere feedback, sono stati previsti questionari per imprese, commercialisti e analisti. I limiti dimensionali per le microimprese e PMI sono stati aggiornati: il bilancio abbreviato ora riguarda società con attivo fino a 5,5 milioni e ricavi fino a 11 milioni, mentre per le microimprese i limiti sono 220 mila e 440 mila euro. Alcuni suggeriscono di estendere le semplificazioni anche alle imprese più grandi. Tra le possibili semplificazioni, si propone di estendere l’approccio semplificato per l’impairment test a più imprese, evitando calcoli finanziari complessi. Inoltre, si suggerisce di rivedere l’applicazione del costo ammortizzato su crediti e debiti, spesso non applicato per evitare complicazioni. Infine, si propone un documento semplificato per i derivati, evitando l’OIC 32, ritenuto eccessivamente complesso per le PMI.

Piano 5.0, entro il 7 febbraio l’aggiornamento dei bonus

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 39

La piattaforma del Gse sarà sospesa dal 3 al 5 febbraio per adeguare i dati. Il portale di Transizione 5.0, dunque, va in stand by per due giorni. L’interruzione è stata decisa per adeguare la piattaforma alle novità introdotte per il piano Transizione 5.0 dalla legge di Bilancio. La manovra ha rimodulato gli scaglioni di investimento, accorpando i primi due in un’unica fascia fino a 10 milioni, alla quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% in funzione della percentuale di riduzione dei consumi energetici che si intende conseguire con il progetto. L’altra novità è la ridefinizione delle maggiorazioni che scattano per gli impianti fotovoltaici inclusi nel progetto di investimento. Entro il prossimo 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno, tramite una Pec, una comunicazione con l’aggiornamento del beneficio fiscale spettante.

Impianti fotovoltaici, nella precompilata 2025 debuttano i dati Gse

31 Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 39

Via libera nel 730 o nel modello Redditi PF precompilati, relativi al 2024, all’indicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli importi, da dichiarare come redditi diversi, derivanti dalle cessioni di energia prodotta in esubero, a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili nell’ambito del servizio Gse di ‘scambio sul posto’. Per il ‘ritiro dedicato’, invece, si dovrà attendere il prossimo anno. Con il decreto del Mef del 21 gennaio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, infatti, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Gse dovrà comunicare a quest’ultima, entro il 16 marzo di ogni anno, ‘l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente’ alle persone fisiche o al condominio, derivanti dalla cessione di energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW. L’invio dei dati da parte del Gse alle Entrate agevolerà la compilazione dei modelli dichiarativi precompilati.

L’evasione anche su Postepay

31 Gennaio 2025 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 23

Nel corso dell’8° Forum dei commercialisti di ItaliaOggi il Generale della Guardia di Finanza, Luigi Vinciguerra ha spiegato le strategie di contrasto all’evasione fiscale che fanno leva sul patrimonio informativo a disposizione e su una mirata ed attenta selezione dei contribuenti caratterizzati da maggiori indici di rischio. In debita considerazione anche gli strumenti che favoriscono la compliance con il Fisco. Negli ultimi anni la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e le Fiamme gialle si è consolidata attraverso la stipula di intese di matrice operativa. Tra queste si segnala il Protocollo in materia di analisi del rischio e il Protocollo in tema di adempimento collaborativo. Idonee strategie di contrasto volte a reprimere le condotte evasive devono essere approntate in merito al settore della creator economy che in Italia sta crescendo. L’intesa ha l’obiettivo di affrontare in modo più sistematico e trasversale l’illegalità anche attraverso un piano d’azione congiunto che prevede la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite al fine di far emergere possibili indici di rischio fiscale.

Deducibilità sotto condizione

31 Gennaio 2025 | Italia Oggi - Francesco Leone - Pag. 24

Con la modifica apportata alla manovra 2025, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili ai fini Ires e Irap esclusivamente se pagate mediante modalità tracciabili. Il rimborso delle spese concorrerà alla formazione del reddito del dipendente qualora il pagamento risulti effettuato in contanti. Si tratta di una norma ‘di chiusura’ che attribuisce rilevanza reddituale in capo al dipendente alle spese non deducibili per l’impresa. Questa asimmetria assolve anche al compito di fare in modo che entrambe le parti coinvolte possano subire un effetto negativo ove tenessero un comportamento considerato non virtuoso. La tracciabilità dei pagamenti, rappresenta una condizione di deducibilità aggiuntiva rispetto a tutte le altre che non esclude la necessità di seguire tutte le regole generali di inerenza, effettività e documentabilità delle spese.

Per le bollette rimborso snello

31 Gennaio 2025 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 27

Nella risposta n. 17 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche al lavoratore dipendente può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento di identità. I chiarimenti sono relativi alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta per ottenere il rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti. A porre il quesito una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di welfare, inclusi i rimborsi per le utenze di luce, gas e telefono.

Cpb, trasformazioni libere

31 Gennaio 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 28

Con una risposta a diversi quesiti sulle condizioni di accesso e di esclusione al concordato preventivo biennale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasformazione omogenea progressiva non è ostativa ai fini dell’adesione al Cpb. Essendo presenti, però, ai fini tributari due soggetti diversi nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, si rende necessario indicare la quota di reddito distintamente attribuibile, tenendo conto del rapporto tra i numeri di giorni ricompresi nel periodo ant-trasformazione e il totale dei giorni dell’intero esercizio. Il quesito riguardava la situazione di una società in nome collettivo che si è trasformata, nel corso del mese di aprile 2024, in società a responsabilità limitata; situazione che non è causa ostativa dell’accordo.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

24 Gennaio 2025 |

L’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale con il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Un apposito decreto del Mef e del min. Lavoro stabilirà le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Il suddetto decreto contiene anche le disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

La legge di Bilancio 2025 ha disposto una proroga di questa misura, prevedendo che la stessa trovi applicazione anche per tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, per ciascuno dei 3 periodi d’imposta per i quali è prevista la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali.

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici per garantirne l’uniformità di azioni, in relazione alla menzionata disciplina agevolativa.

Ambito soggettivo

Possono fruire del beneficio per le nuove assunzioni:

titolari di reddito d’impresa;
esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.

Non ne beneficiano, invece, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. Diversamente, si annoverano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili:
di lavoro autonomo, per mezzo di una base fissa;
d’impresa, per mezzo di una stabile organizzazione.

L’agevolazione in parola spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Possono comunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché le medesime imprese siano in attività da almeno 365 giorni.

La data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/12 per le persone fisiche, presentati dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate. Qualora la data di inizio effettivo dell’attività sia successiva a quella indicata in questi modelli, occorre far riferimento alla data di inizio effettivo.

Per gli enti non commerciali residenti di cui all’art. 74, comma 1, lettera c) del Tuir, il decreto attuativo prevede che la maggiorazione spetti esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’ambito dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata distinta contabile.

Non sono ammessi al beneficio in esame i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario.

Presupposti oggettivi: incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo

Per avere diritto alla maggiorazione il contesto normativo richiede ai datori di lavoro di procedere ad una doppia verifica. Nello specifico si deve verificare la sussistenza dell’incremento dell’occupazione e dell’incremento occupazionale complessivo. L’aumento dell’occupazione stabile si verifica quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è maggiore rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati durante il periodo d’imposta precedente a quello per il quale viene chiesta l’agevolazione. L’aumento occupazionale complessivo, invece, avviene quando il totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, è superiore o uguale alla media dei lavoratori dipendenti durante il periodo d’imposta che termina il 31 dicembre 2023.

Tale ulteriore condizione deve pertanto sussistere congiuntamente al requisito dell’incremento occupazionale stabile. In sintesi, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’aumento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’occupazione complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente. Ciò si determina anche nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico ma subisce variazioni qualitative come avviene, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Per determinare l’aumento occupazionale e l’aumento occupazionale complessivo ‘il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio’.

La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate, sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Per l’individuazione dei ‘lavoratori dipendenti a tempo indeterminato’ occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nonché a tutte quelle forme contrattuali assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Ad esempio, il contratto di apprendistato è generalmente considerato un contratto a tempo indeterminato.

Considerato che il beneficio è finalizzato a stimolare gli investimenti in capitale umano, attraverso l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, sono da considerarsi tra le diminuzioni occupazionali anche le ipotesi di interruzione naturali del rapporto di lavoro come il pensionamento.

Gruppi

In merito alla determinazione della maggiorazione per le società appartenenti a gruppi, l’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo circoscrive l’operatività dell’agevolazione alle società appartenenti al c.d. ‘gruppo interno’, inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati o collegati, residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero.

L’accesso al beneficio è concesso solo se le condizioni di incremento occupazionale e di incremento occupazionale generale sono soddisfatte sia individualmente dal soggetto del gruppo che desidera usufruire dell’incentivo sia a livello dell’intero gruppo interno.

La relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che, per la definizione del perimetro del gruppo, oltre alle società rientranti nella definizione di cui all’articolo 2359 c.c., occorre considerare anche le società e gli enti detenuti per interposta persona, le società fiduciarie e le persone fisiche che producono reddito d’impresa.

Nel perimetro di gruppo vanno incluse anche le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, come potenziali beneficiari dell’agevolazione.

Ai soli fini dell’individuazione del perimetro del gruppo, occorre includere anche le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell’agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento, svolgendo un ruolo di ‘capogruppo’ o di ‘aggregatore’ dei soggetti che compongono il gruppo.

In ultimo, nella definizione di gruppo interno sono inclusi anche i soggetti residenti controllati (anche indirettamente) da un soggetto localizzato all’estero.

Casi particolari

Il documento di prassi amministrativa si sofferma sul caso in cui i contratti sono trasferiti a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o in sede di trasferimento di azienda o di rami d’azienda.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, i dipendenti, con contratti già in essere al 31 dicembre 2023 devono essere esclusi dal computo, sia da parte del cedente che del cessionario.

Più precisamente, se il trasferimento si verifica durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di rendere omogenei i termini di confronto, il cedente deve escludere tali dipendenti dal conteggio sia relativo al periodo d’imposta agevolato sia a quello precedente, mentre il cessionario deve escluderli dal computo per il periodo d’imposta agevolato.

Se, invece, il trasferimento si verifica nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per garantire la comparabilità, il cedente non deve considerare i dipendenti trasferiti nel conteggio per il periodo d’imposta precedente a quello beneficiato e il cessionario deve escluderli sia per il periodo d’imposta beneficiato sia per quello precedente.

Altri casi oggetto di disamina riguardano: l’assegnazione alla stabile organizzazione da parte di un soggetto non residente, la destinazione del dipendente all’estero, il distacco, la somministrazione di personale e la conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Determinazione della maggiorazione

Il decreto all’articolo 3, comma 4, stabilisce che l’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% dell’incremento occupazionale, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Questo costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe.

I soggetti che in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico, come i soggetti Ias/Ifrs adopter, devono tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella lettera B), n. 9) del conto economico.

Non è necessario, dunque, riadattare le operazioni rilevate nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs alle categorie e alle tempistiche degli OIC. Invece, partendo dalle classificazioni Ias/Ifrs, occorre identificare soltanto quegli elementi del conto economico che corrispondono per natura a quelli che un soggetto OIC avrebbe inserito nella voce specificata B9 del conto economico.

Ad analoga conclusione si giunge con riguardo ai soggetti che non hanno l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio quali, ad esempio, le imprese minori di cui all’art. 66 del Tuir e gli esercenti arti e professioni. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti a identificare gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli delle voci di cui al n. 9) della lettera B) del primo comma dell’art. 2425 c.c..

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 66 del Tuir, ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, l’imputazione dei costi del personale segue il criterio di cassa, salve le deroghe.

Determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela

Per incentivare l’assunzione di soggetti meritevoli di maggiore tutela, il costo del personale da assumere a tempo indeterminato ai fini della maggiorazione è incrementato del 10% (per una maggiorazione totale del 30%), per le assunzioni di dipendenti ricompresi nelle seguenti categorie:
lavoratori molto svantaggiati;
persone con disabilità, persone svantaggiate;
donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti;
donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza;
giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

Determinazione della maggiorazione per il ‘gruppo interno’

Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina il beneficio riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un importo pari al prodotto tra il minor costo tra quello effettivo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale e il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nei soggetti a cui spetta la maggiorazione del costo.

Altri casi di determinazione della maggiorazione

In merito alla spettanza del beneficio per gli enti non commerciali residenti questi fruiscono della maggiorazione limitatamente alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale. Dunque, per gli enti non commerciali che assumono nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

Adempimenti e controlli

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si deve tener conto delle disposizioni dell’articolo 4 del decreto. Parimenti, ai fini della determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.

Proroga e determinazione degli acconti

L’articolo 1, comma 399, della manovra proroga le disposizioni agevolative contenute nell’articolo 4 del decreto, prevedendo che per ‘il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodo di imposta rispetto al periodo d’imposta precedente’.

Come precisato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2025, l’incentivo va calcolato su base ‘mobile’, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi di imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Questo adeguamento temporale, per coerenza, dovrebbe essere effettuato anche per verificare la presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).

Accedono al regime della trascrizione i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni per impianti da fonti rinnovabili

24 Gennaio 2025 |

I contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili accedono al regime di trascrizione regolato dal Codice civile. Nel recente decreto Agricoltura, infatti, non è stata prevista una deroga alla regola generale. La proroga dei contratti, già in corso, invece, non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 13 gennaio 2025. Due i quesiti rappresentati relativi al coordinamento di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 63/2024 con le formalità di pubblicità immobiliare.
La norma anzidetta dispone che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili non può essere inferiore a 6 anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.
Inoltre la norma ha previsto l’applicazione di tale disciplina anche ai contratti già stipulati e non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso.
All’Agenzia delle Entrate si chiede se derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice civile, il decreto legge n. 63/2024 consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. Inoltre si chiede se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Per rispondere alla prima domanda in tema di trascrizione l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’art. 5, comma 2-bis, del Dl 63/2024 non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tale senso, non dispone alcuna deroga al dettato del Codice civile. Significa che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di tale trascrizione restano comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia ‘massima’ della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di ‘tempestiva’ trascrizione del conseguente atto definitivo.
In altre parole, una cosa è l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio; altro è la durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale.
Per quanto concerne, poi, il secondo quesito, relativo alle eventuali modalità di ‘trascrizione’ per dare evidenza della proroga ex lege disposta per i contratti già in essere, l’Agenzia ritiene utile evidenziare l’assenza di una esplicita novità normativa nella disciplina della pubblicità immobiliare.
In sostanza, stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di pubblicare nei registri immobiliari un evento giuridico, nei casi e nelle forme di legge, nell’ipotesi in cui detto evento sia contenuto in un atto che rispetti i requisiti di forma di cui all’art. 2657 c.c..
Stante l’assenza di una espressa disciplina derogatoria derogata l’Agenzia ritiene che:
i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni possono continuare ad accedere al regime della trascrizione dei contratti preliminari, ma, pur rimanendo ferma l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima di almeno un sessennio, rinnovabile alla scadenza), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645 bis c.c. che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio;
la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.

Soppressione dei codici tributo ‘6787’ e ‘6788’ per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti

24 Gennaio 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2025, dispone la soppressione dei codici tributo ‘6787’ e ‘6788’, relativi a fattispecie non più attuali, per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del Dlgs n. 143/2005.

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione e ridenominazione di codici tributo esistenti

24 Gennaio 2025 |

Il decreto legislativo n. 139/2024 ha modificato le norme relative all’imposta sulle successioni e donazioni. Il contribuente interessato ha la possibilità di eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni anche a rate, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37, ovvero entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il rimanente importo va corrisposto in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Per importi inferiori a 1.000 euro non è ammessa la dilazione.

Le nuove misure si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1°gennaio 2025.

Con la risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate procede all’istituzione e alla ridenominazione dei codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte.

Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, la risoluzione istituisce il codice tributo ‘1539’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione’.

Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il codice tributo ‘1635’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale’.

In sede di compilazione del mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, indicando:

nel campo ‘anno di riferimento’, nel formato ‘AAAA’, l’anno del decesso;
nella sezione ‘Contribuente’ il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’;
per il solo codice tributo ‘1539’, il campo ‘rateazione/Regione/Prov./mese rif.’ è sempre valorizzato nel formato ‘NNRR’, ove ‘NN’ rappresenta il numero della rata in pagamento e ‘RR’ indica il numero complessivo delle rate.

Chi sceglie di pagare l’imposta di successione a rate, deve effettuare un versamento iniziale che deve essere di almeno il 20% dell’imposta dovuta, da effettuare entro lo stesso termine del versamento in unica soluzione, utilizzando il campo ‘0101’. Per il rimanente importo da versare a rate, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, ‘01’, ‘02’, ‘03’ e così via) seguito dal numero complessivo delle rate.

Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento

Per i pagamenti tardivi la risoluzione n. 2/E/2025 istituisce il codice tributo ‘1549’, da utilizzare esclusivamente mediante modello F24, denominato ‘Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzioni da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Sempre la presente risoluzione ha ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: ‘1535’ denominato ‘Successioni – Sanzioni da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni’ – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente ‘1537’ denominato ‘Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘A139’ denominato ‘Successioni – Sanzioni imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS’.

Sempre la risoluzione n. 2/E/2025 procede alla ridenominazione del seguente codice tributo ‘A150’ denominato ‘Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS’.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente ‘A152’ denominato ‘Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta’.

Infine vengono ridenominati i seguenti codici tributo:

‘1532’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘1567’ denominato ‘Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘A142’ denominato ‘Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio’.

Concordato preventivo biennale - Versamento imposta sostitutiva in regime di ravvedimento in relazione ai redditi prodotti da società o associazioni - Ridenominazione del codice identificativo ‘73’

24 Gennaio 2025 |

Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento.
Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025 la stessa Amministrazione fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca ai redditi prodotti da società o associazioni.

Versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati

Lo scorso 4 novembre il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in parola. In merito al versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24, all’interno della sezione ‘Contribuenti’ vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato. Nel campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ va invece indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice identificativo ‘73’, ridenominato ‘Contribuente – Società’.

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ e del codice identificativo 73’.

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguite dalla società o associazione

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, l’articolo 7, comma 1, lettera a-bis), del decreto legge n. 155/2024 ha previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo ‘4075’, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo ‘5076’.

Calendario Fiscale

Le ultime notizie del giorno

17 Feb 2025 (50)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 120E - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 380E - Irap

31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

35) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4 trimestre 2024 (senza la maggiorazione del 1%)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
Cosa: Versamento dell'Iva dovuta relativa al 4 trimestre 2024 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6723 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4° trimestre 6727 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4° trimestre

41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 4 trimestre 2024 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 601E - Versamento IVA mensile gennaio

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 4 trimestre 2024 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

49) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Feb 2025 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

28 Feb 2025 (10)

1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
Modalità: Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza fino a 35 Kw con bollo auto scadente a gennaio 2026
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA
Codice tributo: 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa

Chi: Titolari di contratti di locazione di fondi rustici
Cosa: Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro
Modalità: La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro corrisposta con Modello F24 "Elementi identificativi". La registrazione della denuncia può essere effettuata anche in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione

7) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

8) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

Chi: Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita
Cosa: Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE

9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"

10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF
Modalità:

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